martedì 29 luglio 2008

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE GLI ARTEGGIATI

Associazione Culturale

Gli Arteggiati

Articolo 1 - Costituzione

1. E’ costituita, una associazione di carattere culturale, sociale e civile, denominata “Gli Arteggiati”, con sede legale ed amministrativa in Cagliari, via Todde n°8/D.

2. L’associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro.

3. Il logo è quello che risulta nell’allegato A) e l’inno sociale adottato è la canzone "We Shall Overcome", simbolo del movimento dei diritti civili;

Articolo 2 - Finalità e attività

1. L’Associazione intende promuovere con esclusive finalità di solidarietà sociale l’aggregazione sociale e lo scambio culturale, nonché promuovere studi ed iniziative di carattere culturale, artistico e artigianale, sportivo e ricreativo, educativo e formativo, cinematografico, musicale e teatrale, ambientale e turistico, sull'evoluzione della società e delle sue strutture comunitarie, nonché sui fatti attinenti.

2. Intende analizzare le reti di relazioni in cui gli individui interagiscono e che costituiscono la società attuale. Nel contesto di una utilizzazione democratica e partecipata delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione è orientata verso la creazione di nuovi spazi di socializzazione, definibili come "Comunità virtuali" o "Agorà telematiche".

3. L'Associazione perseguirà le sue finalità attraverso:

A. L'istituzione e la gestione di un sito Internet, con un settore dedicato al "Blog", aperto al contributo di tutti i cittadini, fulcro principale della sua attività di confronto di idee e di esperienze, di discussione e di decisione.

B. L'organizzazione, diretta e/o partecipata, di iniziative culturali (antropologicamente intese), artistiche e artigianali, sportive e ricreative, educative e formative, cinematografiche, musicali e teatrali, ambientali e turistiche.

C. La promozione e la valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna, anche nell'ambito della L.R. n. 26 del 15/10/1997, in tutte le sue tradizionali, moderne e contemporanee espressioni, nei più svariati settori: ambiente e territorio, storia e geografia, lingua e tradizioni popolari (canto e musica, letteratura e poesia, artigianato e danze tipiche), arti visive (grafica, pittura, scultura, fotografia, etc.), cinema e teatro, etc..

D. La collaborazione con altre organizzazioni ed Enti, pubblici e privati, allo scopo di potenziare le attività istituzionali dell'Associazione.

E. La pubblicazione di libri, riviste e produzioni multimediali, con intenti squisitamente culturali, artistici e artigianali, sportivi e ricreativi, educativi e formativi, cinematografici, musicali e teatrali, ambientali e turistici.

F. L'ideazione, l'allestimento e la circuitazione/diffusione delle iniziative tutte, svolte sia in forma diretta che partecipata, anche tramite l'utilizzo degli strumenti multimediali e telematici, messi a disposizione dalle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

G. L'organizzazione di "meetings", mostre, convegni, conferenze, corsi, dibattiti, "chat", "stage", videoconferenze e simili, su argomenti di carattere culturale, artistico e artigianale, sportivo e ricreativo, educativo e formativo, cinematografico, musicale e teatrale, ambientale e turistico.

H. Più in generale, ma non subordinatamente, la realizzazione diretta e/o partecipata, di qualsiasi tipo di iniziativa culturale, artistica e artigianale, educativa e formativa, cinematografica, musicale e teatrale, sportiva e ricreativa (tempo libero), ambientale e turistica.

  1. L'Associazione potrà svolgere attività in ambito nazionale ed internazionale, istituire sedi, succursali, filiali e rappresentanze in Italia e all'estero, nonché gemellarsi, aderire e/o affiliarsi, ad altre organizzazioni locali, nazionali ed internazionali. Tali sedi non sono indipendenti e possono operare tramite deleghe specifiche assegnate dal Consiglio Direttivo a soci di comprovata fiducia.

Articolo 3 - Soci

  1. L’associazione è costituita dai soci.
  2. Fanno parte dell’associazione tutti coloro che condividendo incondizionatamente le finalità indicate all’art 2 e accettando integralmente lo statuto presentano domanda di iscrizione secondo le norme previste impegnandosi a sostenere attivamente le iniziative con il proprio impegno personale.
  3. La domanda è indirizzata al Presidente ed è soggetta ad approvazione del consiglio direttivo che si pronuncerà nella prima riunione convocata successiva alla richiesta. Le domande presentate da soggetti minorenni saranno prese in considerazione solo se accompagnate dall’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà. I soci minorenni non potranno ricoprire cariche sociali fino al compimento della maggiore età.

Articolo 4 - Categorie di soci

  1. I soci si distinguono in:
    1. Soci Fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione all’associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo.
    2. Soci Ordinari: sono coloro che partecipano attivamente alla vita associativa.
    3. Soci Onorari: sono coloro che hanno particolari meriti nella realizzazione degli scopi sociali
    4. Soci Sostenitori: sono coloro che intendono dare solo un contributo economico per il perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 5 - Acquisto e perdita della qualità di socio

  1. I soci Fondatori hanno acquistato la qualità di socio con la sottoscrizione dell’atto costitutivo. Tale qualifica è acquisita a vita ed è irrinunciabile. Durante la vita associativa hanno tutti i diritti e i doveri dei soci ordinari.
  2. I soci Ordinari acquistano la qualità di socio con l’accettazione della domanda di iscrizione a cura del consiglio direttivo. Cessano di essere soci per decadenza, dimissioni volontarie, per esclusione motivata deliberata dal consiglio direttivo a maggioranza, o per morte del socio.
  3. I soci Onorari acquistano la qualità di socio con la nomina da parte del consiglio direttivo, con voto unanime. Non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche sociali. Tale qualifica è acquisita a vita ed è irrinunciabile.
  4. I soci sostenitori acquistano la qualità di socio con il sostegno economico da attuarsi con le modalità previste. Trascorso un anno dall’ultima donazione si perde la qualifica di socio sostenitore.

Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci

  1. Il comportamento di tutti i soci verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi dello stato.
  2. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività sociali spontaneamente e gratuitamente.
  3. I soci Ordinari hanno il dovere di versare la quota associativa annuale entro i termini stabiliti, di partecipare attivamente alla vita associativa, hanno diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie e possono ricoprire cariche sociali.
  4. I soci Onorari possono rappresentare lo spirito dell’associazione su delega del consiglio direttivo per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.
  5. I soci Sostenitori hanno il dovere di contribuire secondo la loro volontà, anche per specifiche occasioni; non hanno diritto di voto nelle assemblee e non possono ricoprire cariche sociali.

Articolo 7 – Recesso, decadenza ed esclusione del socio

1. Ciascun socio può recedere liberamente dall’associazione, il recesso deve essere comunicato con lettera raccomandata.

2. Si decade dalla qualifica di Socio per il mancato versamento delle quote sociali alle prescritte scadenze.

3. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempimento ai doveri indicati all’art. 6 (escluse le cause di decadenza) o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

4. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

5. I Soci dimissionari, decaduti ed esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Organi sociali

  1. Sono organi dell’Associazione:
    1. L’Assemblea dei Soci;
    2. Il Presidente
    3. Il Consiglio Direttivo;
  2. Gli organi sociali sono eletti dall’Assemblea dei soci, restano in carica per cinque anni e sono rieleggibili.
  3. Tutte gli Organi Sociali sono a carattere gratuito.

Articolo 9 - Assemblea dei soci

  1. L’Assemblea ordinaria dei Soci, costituita da tutti i soci con diritto di voto, si riunisce almeno una volta all’anno, entro il mese di Febbraio, per approvare il rendiconto della gestione dell’anno trascorso e le linee programmatiche per il nuovo anno .
  2. L’Assemblea è convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno dieci giorni prima della data in cui deve tenersi, con indicazione del luogo e dell’ora prevista e degli argomenti da sottoporre alla discussione ed al voto dei soci.
  3. L’Assemblea può essere convocata anche su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto per discutere di argomenti di particolare importanza per i quali è richiesto il parere ed il voto dei soci.
  4. Le convocazioni potranno essere inviate ai soci tramite posta ordinaria o elettronica (e-mail), via fax, o con altro mezzo ritenuto idoneo e potranno svolgersi anche per via telematica (videoconferenza).
  5. L'Assemblea Generale dei Soci è l'organo plenario dell'Associazione di livello più elevato e le sue indicazioni, su temi culturali, artistico e artigianale, educativo e formativo, cinematografico, musicale e teatrale, sportivo e ricreativo (tempo libero), ambientale e turistico, e sulle attività da svolgere sono vincolanti per tutti gli organi e le cariche sociali.
  6. L’assemblea dei Soci si riunisce in seduta Straordinaria per deliberare sui seguenti argomenti:
    1. Il rinnovo delle cariche sociali;
    2. Modifiche allo statuto;
  7. Le votazioni si svolgono in modo palese, per alzata di mano e/o per appello nominale. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza nel rispetto dello spirito dello Statuto Sociale e vincolano tutti i Soci ancorché assenti e/o dissenzienti.
  8. Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali possono avvenire anche con scrutinio segreto se il numero dei candidati è superiore al numero delle cariche da ricoprire. Risulteranno eletti alle cariche sociali i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità sarà preferito il socio con la maggiore anzianità di iscrizione.
  9. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale, sottoscritto dal Presidente dell’assemblea e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione.
  10. Le assemblee ordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.
  11. Le assemblee straordinarie sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti. La seconda convocazione può avere luogo anche in giorno successivo alla prima.

Articolo 10 - Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri e da un massimo di sette. Il numero dei componenti è deciso dall’Assemblea dei Soci su proposta motivata del Consiglio Direttivo.
  2. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’associazione, stimola, determina e coordina lo svolgimento delle attività dell'Associazione, sovrintendendo alla corretta applicazione delle linee programmatiche e degli indirizzi culturali deliberati dall'Assemblea dei Soci.
  3. Al suo interno il Consiglio elegge a maggioranza un Presidente, un Segretario, un Tesoriere e uno o più Vicepresidenti, prevedendo per questi anche deleghe specifiche.
  4. In caso di dimissioni, decadenza o esclusione dei soci che ricoprono cariche degli organi sociali il Consiglio provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. La sostituzione deve risultare dal verbale della riunione. Se si esaurisce l’elenco deve essere convocata l’assemblea per la nomina dei organi vacanti. Non è modificata la scadenza per il rinnovo delle cariche sociali.

Articolo 11 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Associazione in ogni ambito istituzionale; svolge le funzioni di garante della regolarità delle attività, del rispetto dello spirito dell'Atto Costitutivo, delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni approvati dall'Assemblea dei Soci.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Opera in nome e per conto dell'Associazione con tutti i soggetti esterni, pubblici e privati.

3. Il Presidente dispone dei fondi sociali, insieme al Tesoriere, con firma congiunta.

4. Il Vice Presidente, svolge le medesime funzioni del Presidente, soltanto in sua assenza per impedimento e/o delega di questi.

Articolo 12 - Il Segretario

1. Il Segretario dell'Associazione ha il compito di sovraintendere alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

2. Provvede al normale andamento della vita dell'Associazione, attendendo alla corrispondenza e al protocollo, istituendo e curando la tenuta del libro dei Soci, trasmettendo gli inviti e/o le comunicazioni relative alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

  1. Il Segretario aggiorna il Libro dei Soci annualmente prima dell’assemblea annuale verificando il versamento delle quote sociali e rilevando la decadenza dei soci non in regola con le quote sociali.

Articolo 13 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è incaricato della custodia e della gestione del patrimonio e delle finanze dell’Associazione, dispone dei fondi sociali con la firma congiunta del presidente. Riscuote le quote sociali, i contributi volontari, i fondi e i finanziamenti di qualsiasi tipo, provvede al pagamento delle spese ed alla gestione dei fondi, provvede alla istituzione ed alla tenuta dell’inventario e dei libri contabili e di quanto attiene l'intero settore contabile dell'Associazione.

2. Predispone lo schema di rendiconto da sottoporre all’ approvazione del Consiglio Direttivo e quindi all’Assemblea dei Soci insieme alla relazione sulla gestione. Predispone lo schema di previsione per l’anno successivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea sulla base delle indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Incompatibilità

1. Ciascun socio può assumere una sola carica sociale. In caso di nuova nomina deve optare per quella che preferisce o in mancanza decade dalla prima. In ogni caso si procede alla sostituzione della carica vacante nei modi previsti dallo Statuto.

Articolo 15 – Risorse e patrimonio dell’Associazione

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito da qualsiasi bene mobile o immobile, materiale o immateriale pervenuto o acquisito dall’associazione a qualsiasi titolo iscritto nell’inventario e nel bilancio dell’associazione.

2. Le risorse economiche dell’Associazione per lo svolgimento dell’attività istituzionale ed il funzionamento dell’organizzazione sono costituite:

a. Dalle quote sociali versate dai soci;

b. Dai contributi, lasciti, donazioni dei soci sostenitori;

c. Dai contributi di organizzazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno delle iniziative sociali;

d. Dai rimborsi di servizi convenzionati;

e. Da altre entrate derivanti da attività commerciali e/o produttive marginali;

f. Da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento delle attività associative, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

g. Da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attivo sociale;

h. Dalle eccedenze di bilancio dell’esercizio precedente;

Articolo 16 – Quote sociali

  1. L’ammontare delle quote sociali annuali sono stabilite dal Consiglio Direttivo che le approva con il voto favorevole dei due terzi dei propri componenti.
  2. L’ammontare delle quote per i Soci sostenitori è libera.
  3. Il versamento delle quote sociali ordinarie deve avvenire al momento della richiesta d’iscrizione e poi annualmente entro la data fissata per l’Assemblea annuale dei Soci che approva il bilancio.

Articolo 17 - Scioglimento e liquidazione dell’associazione

1. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

2. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di altra associazione con scopi e finalità analoghe, di pubblica utilità o di promozione sociale, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 18 - Modifiche dello Statuto

1. Il presente Statuto modificato dall'Assemblea dei Soci riunita in sede straordinaria solo con il voto favorevole della metà più uno di tutti i soci in prima convocazione, e con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti in seconda convocazione.

2. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate con sottoscrizione da un numero di soci non inferiore ai tre quarti degli aventi diritto al voto o dal Consiglio Direttivo che delibera e approva tutte le proposte di modifica prima di sottoporle all’assemblea.

Articolo 19 – Regolamenti

  1. L’assemblea dei soci, su proposta motivata del Consiglio Direttivo approva i regolamenti interni.
  2. I regolamenti interni possono stabilire nel dettaglio le norme di comportamento e di funzionamento dell’associazione per gli aspetti ritenuti importanti.
  3. I regolamenti non possono mai derogare o modificare lo Statuto associativo.

Articolo 20 - Divieti ed Obblighi

1. E’ fatto espresso divieto di distribuire tra i soci avanzi di gestione, fondi o riserve o altro appartenente al patrimonio dell’associazione durante la vita della stessa.

2. E’ fatto obbligo di impiegare gli avanzi di gestione i fondi e quanto comprende il patrimonio dell’associazione esclusivamente per le finalità indicate dal presente statuto.

Articolo 21 - Controversie

1. Per ogni eventuale controversia esterna è competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Articolo 22 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed alle altre norme vigenti in materia di associazioni ed alla disciplina delle attività di volontariato dettate dalla Legge n°266 del 1991 e dalla Legge Regionale n°39 del 1993.

2. Il primo anno sociale ha inizio nel giorno di costituzione e termina il 31/12 dello stesso. L’anno sociale e finanziario coincide con l’anno solare.

3. I primi organi sociali sono nominati dall’atto costitutivo e restano in carica secondo le norme previste dal presente Statuto. La prima Assemblea nomina gli organi ancora vacanti che scadranno insieme ai quelli nominati.